Fra
le varie libertà collettive garantite dalla Costituzione,
si annoverano in particolare la libertà sindacale
e il pluralismo sindacale (art. 39, 1 comma) e la libertà
di conflitto elevata a rango di diritto in caso di sciopero.
Il diritto di sciopero, in senso ampio, è riconosciuto
dalla nostra Costituzione.
L’ordinamento italiano riconosce il diritto di sciopero
ad ogni individuo (salvo alcune limitazioni soggettive).
In Italia, esiste una disciplina specifica per lo sciopero
nei servizi pubblici essenziali (legge 146/90 e legge
di riforma 83/2000). .
In particolare la regolamentazione prevede la Procedura
di Raffreddamento che le Organizzazioni Sindacali e le
aziende devono mettere in atto al fine di trovare un accordo
che possa evitare lo sciopero.
Tale procedura prevede una serie ravvicinata di incontri,
da esperire in tempi prestabiliti, dopo di che, se non
si è giunti ad una conclusione positiva, è
possibile per le OO/SS indire un primo sciopero di 4 ore.
Sono comunque garantiti tutti i voli compresi nelle fasce
orarie tra le 07,00 e le 10,00 e tra le 18,00 e le 21,00.
Oltre a questi sono garantiti almeno un volo intercontinentale
per ciascun continente, i voli per le isole e per altre
destinazioni di particolare importanza stabiliti di volta
in volta dall’ENAC.
Sono
esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più
intenso traffico:
dal 17 dicembre al 7 gennaio;
i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle
ferie, che vengono individuati nei periodi dal 27
giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal
10 al 20 agosto, dal 28 agosto al 5 settembre e dal
30 ottobre al 5 novembre;
le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;
i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti
con le consultazioni elettorali nazionali, europee,
regionali, amministrative generali e referendarie;
la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti
con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere
locale.