Il
dipendente che ha almeno otto anni di servizio presso
lo stesso datore di lavoro, ha la facoltà di richiedere
un anticipo del TFR ( trattamento fine rapporto di lavoro
) più comunemente conosciuto come anticipo liquidazione.
Trascorsi otto anni dalla data di acquisizione del primo
anticipo, il dipendente ha la possibilità di poter
presentare una seconda ( ed ultima ) richiesta di anticipo
liquidazione.
L’ammontare della somma richiesta di volta in volta
, non può superare il 70% del trattamento già
maturato. Vanno detratte le tasse.
L’anticipo della liquidazione è prevista
per i seguenti casi:
• Spese per l’acquisto della prima casa per
il dipendente o per i propri figli, purché a carico.
• Spese mediche per i dipendenti o familiari a carico.
• Spese per la ristrutturazione della prima casa,
di proprietà del dipendente almeno per una quota
del 50%
• Estinzione o riduzione del mutuo prima casa di
proprietà.
• Acquisto di prima casa all’asta.
• Acquisto di prima casa in cooperativa.
E’ anche possibile richiedere un anticipo sulla
quota accantonata di
Fondav per gli stessi motivi e con le stesse modalità.
Acquisto
prima casa
Per
ottenere l’anticipo della liquidazione per l’acquisto
prima casa per se o per i propri figli purché a
carico, è necessario presentare la seguente documentazione:
•
Originale dell’atto notorio o dichiarazione sostitutiva
dell’atto notorio da cui risulti che l’interessato
non sia proprietario di altra casa destinata e utilizzata
quale abitazione principale. ( Autocertificazione ).
• Atto notorio d’acquisto o compromesso di
acquisto, ( in questo caso resta fermo l’impegno
ad esibire i documenti ufficiali comprovanti l’avvenuta
stipula del contratto).