Dal
DL del 26 marzo 2001 n151
Il congedo di maternità può essere richiesto
dalla lavoratrice (o in alternativa dal lavoratore) che
abbia adottato o abbia ottenuto in affidamento un minore.
Se il minore è di età non superiore ai 6 anni.
Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi
all’effettivo ingresso del minore nella famiglia.
Qualora il minore abbia un’età compresa fra
i 6 e i 12 anni il congedo per malattia può essere
fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore
in famiglia. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo
internazionale il congedo di maternità (o paternità)
spetta anche se il minore ha superato i 6 anni fino al compimento
della maggiore età.
La lavoratrice ha altresì il diritto di fruire di
un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza
nello Stato straniero ( tale congedo non comporta né
indennità né retribuzione).
Ai genitori adottivi e affidatari spetta anche il congedo
per malattia del figlio:
-Il limite di età per i congedi illimitati è
elevato a 6 anni. Rimane quello di 5 gg all’anno per
ciascun genitore se il minore ha un’età compresa
fra i 6 e gli 8 anni.
Se all’ingresso nel nucleo familiare il minore ha
un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, si può
fruire di tale congedo nei primi tre anni, nella misura
di 5 gg all’anno per ciascun genitore.
Il congedo parentale previsto per i genitori naturali spetta
anche in caso di adozione e affidamento nazionale e internazionale.
Sebbene la legge reciti che fino a 6 anni di età
del bambino il congedo parentale può essere fruito
nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare,
l'INPS con la circolare n. 109/2000, precedente, tuttavia,
all'emanazione del D.Lgs. n. 151/2000, ha chiarito che fino
a 8 anni di età del bambino il diritto al congedo
parentale può essere esercitato in qualsiasi momento
rispetto alla data d'ingresso in famiglia (come per i genitori
naturali.)
Qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento il minore
abbia una età tra i 6 e i 12 anni, il diritto è
esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare.