L’Azienda
ha facoltà di inviare al lavoratore contestazione
disciplinare per presunte mancanze nell’ambito
lavorativo. Tale contestazione deve essere inviata
immediatamente non appena l’Azienda abbia
acquisito tutti i dati riguardanti l’infrazione
e le relative circostanze. L’invio deve avvenire
con comunicazione scritta all’interno della
quale sono specificati i termini costitutivi dell’infrazione
nonché il periodo entro il quale è
previsto presentare le proprie giustificazioni.
Si consiglia di rivolgersi alla Organizzazione Sindacale
alla quale conferire mandato per la stesura della
lettera di risposta congiunta.
Entro
10 giorni dalla ricezione della contestazione si
deve inviare risposta motivata a mezzo Raccomandata
con ricevuta di ritorno indirizzata a:
Alitalia, Gestione Personale Navigante, GAT-FCO,
00050 Fiumicino Aeroporto. ROMA.
Anche in questo caso, come in tutti gli altri in
cui si abbia un rapporto epistolare con l’Azienda,
è opportuno conservare copia di ogni documento
ricevuto e inviato, in particolare ricordiamo, la
lettera e la busta contenente la contestazione originaria.
Dopo questo primo passaggio, nel termine di 15 giorni,
l’Azienda può decidere se lo ritiene
opportuno, di incontrare il lavoratore accompagnato
dal proprio rappresentante sindacale per ulteriori
delucidazioni sulla presunta mancanza.
Oppure, se le giustificazioni presentate, siano
definite insufficienti, adottare un provvedimento
disciplinare. Anche quest’ultimo verrà
inviato tramite lettera Raccomandata.
Entro
20 giorni dalla ricezione dell’eventuale provvedimento
disciplinare, il lavoratore, può richiedere
la costituzione di un Collegio Arbitrale o di Conciliazione,
prima di adire a vie legali qualora si rendesse
o lo si ritenesse necessario.
La costituzione del Collegio Arbitrale prevede in
propria difesa, il coinvolgimento di un rappresentante
dell’Organizzazione Sindacale a cui si è
dato mandato, presso l’Ispettorato del Lavoro.
Il rappresentante sindacale incaricato si adopererà
per espletare la parte procedurale e burocratica.
L’Ispettorato del lavoro preso atto della
richiesta della costituzione del collegio, invita
l’Azienda a segnalare il nominativo del proprio
rappresentante.
Qualora
l’Azienda non provveda entro dieci giorni
dal ricevimento della richiesta a nominare il proprio
rappresentante, la sanzione disciplinare non avrà
più alcun effetto.
La
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia
da parte del Collegio.
Se il lavoratore accetta la decisione del Collegio
tale decisione sarà inappellabile da entrambe
le parti.
Il
lavoratore può, nel caso ritenesse insoddisfacente
il tipo di esito che si va prefigurando, decidere
di adire a vie legali.