Assicurazione
per il rimborso delle spese di cura da malattia o da infortunio
La
RAS, in caso di malattia o di infortunio,e fino a concorrenza
del massimale prescelto, rimborsa all’assicurato,
in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico
avvenuto in istituto di cura pubblico o privato o di intervento
chirurgico in ambulatorio, le spese:
1
- Per accertamenti diagnostici (compresi gli onorari dei
medici) effettuati anche al di fuori dell’ istituto
di cura o dell’ambulatorio nei 90 giorni precedenti
il ricovero o l’intervento chirurgico in ambulatorio;
2 - Per gli onorari in caso di intervento del chirurgo,
dell’ aiuto, dell’ assistente, dell’anestesista,
e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento
stesso; per i diritti di sala operatoria e per il materiale
di intervento, ivi compresi gli apparecchi protesici e
terapeutici applicati durante l’intervento.
3 - Per l’assistenza medica, per le cure, per i
trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali
e per gli esami riguardanti il periodo di ricovero.
4 - Per le rette di degenza.
5 - Per il trasporto dell’assicurato in ambulanza
all’istituto di cura o all’ambulatorio e viceversa.
6 - Per esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche,
chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici
e rieducativi, cure termali, (escluse le spese alberghiere),
nei 90 giorni successivi al ricovero in istituto di cura
o all’intervento in ambulatorio.
Rimborsi
Il rimborso per persona e per anno di cui ai precedenti
punti 1,2,3,4, è fino ad un massimale di €
51.645,56
Per ogni ricovero non a totale carico del S.S.N. il rimborso
verrà effettuato al netto di una franchigia assoluta
di € 465,00 con applicazione di uno scoperto del
10% sulla eccedenza.
In caso di ricovero conseguente a grande intervento chirurgico
il massimale è di € 103.291,38, ferma la franchigia
e lo scoperto di cui sopra.
In caso di day hospital senza pernottamento o intervento
chirurgico ambulatoriale il rimborso verrà effettuato
al netto di una franchigia assoluta di € 258,00 senza
l’applicazione di alcuno scoperto sull’eccedenza.
L’onere a carico della società per le prestazioni
di cui ai punti 5 e 6 s’intende fissato al 30% del
massimale assicurato con un massimo di € 7.230,00
con l’applicazione della franchigia e scoperto di
cui sopra.
La garanzia è estesa al parto ma resta comunque
inteso che la garanzia relativa al parto fisiologico s’intende
comunque prestata con un massimale di € 775,00 senza
alcuna applicazione della franchigia e scoperto sempre
e soltanto nel caso del parto fisiologico. Il parto cesareo
viene considerato come un intervento chirurgico. Non sono
comprese le visite specialistiche pre e post parto.
Il
rimborso verrà effettuato per le spese effettivamente
sostenute indipendentemente da eventuali rimborsi da parte
del S.A.S.N.
Qualora l’assicurato abbia presentato l’originale
dei documenti al Servizio Sanitario Nazionale, la RAS
effettuerà il pagamento di quanto dovuto dietro
presentazione di fotocopie degli originali unitamente
al documento comprovante l’avvenuta consegna degli
stessi al S.A.S.N. Le fotocopie dovranno portare in originale
il timbro dell’istituto di cura.
Qualora
l’assicurato, a seguito di denuncia di sinistro,
non presenti alla società alcuna richiesta di rimborso,
avrà diritto ad una indennità giornaliera
per ciascun giorno di ricovero pari a € 129,11 con
una franchigia relativa di due giorni, ovvero per ogni
ricovero superiore ai due giorni viene pagata l’indennità
giornaliera dal primo giorno.
La denuncia del ricovero, sia pubblico che privato, dovrà
essere inviata a mezzo raccomandata A.R. o telegramma,
entro 10 giorni dal ricovero in ospedale o clinica a :
R.A.S.
Riunione Adriatica di Sicurtà
Agenzia principale Roma
Viale Shakespeare 57
00144 Roma
Tel 06-5918864 06-5916709
La
denuncia di ricovero dovrà riportare i seguenti
dati:
Data di ricovero
Cognome e nome dell’assicurato e società
di appartenenza
Ospedale o clinica dove è avvenuto il ricovero
Nei
casi di comprovata necessità detta denuncia potrà
essere inviata alla società assicuratrice successivamente,
ma non oltre 10 giorni dalla dimissione dall’istituto
di cura.
ESCLUSIONI
Riportiamo
i casi in cui non sono previsti risarcimenti:
-
Le
malattie mentali e i disturbi psichici in genere,
ivi compresi i comportamenti nevrotici.
-
Le
intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o
ad uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico
di psicofarmaci e stupefacenti.
-
Gli
infortuni derivanti da sport aerei o dalla partecipazione
a corse e gare motoristiche ed alle relative prove
di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità
pura); gli infortuni subiti in stato di ubriachezza
o in conseguenza di azioni delittuose compiute dolosamente
dall’assicurato, intendendosi invece compresi
quelli sofferti in conseguenza di imprudenze o negligenza
anche grave dell’assicurato stesso.
- Le
cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione
di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla
stipulazione del contratto.
- Le
applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi
di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da
infortunio).
- Le
cure dentali e paradentarie non rese necessarie da infortunio
e in ogni caso le protesi dentarie.
- L’aborto
volontario.
- Le
conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione del
nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate
da accelerazione di particelle atomiche.
- Le
conseguenze di guerre, insurrezioni, tumulti popolari,
di atti violenti od oppressioni, cui l’assicurato
abbia preso parte, i quali abbiano movente politico
o sociale; di movimenti ed eruzioni vulcaniche.
- Le
spese per l’acquisto, la manutenzione e la riparazione
di apparecchi protesici o terapeutici salvo quanto previsto
dal precedente punto 2.
Gli Assistenti di volo Alitalia, compresi i colleghi con
contratto a tempo determinato hanno diritto ad usufruire
della convenzione CLINICA
AMICA.
CLINICA
AMICA è un circuito sanitario che
convenziona istituti di cura e specialisti su tutto il
territorio nazionale.
In caso di ricovero per malattia, infortunio, o parto,
è possibile utilizzare istituti di cura e/o specialisti
in convenzione.
In tal caso il pagamento delle spese viene effettuato
direttamente dalla compagnia assicuratrice RAS all’istituto
convenzionato, senza applicazione di franchigia e senza
esborsi, dietro presentazione del tesserino ricevuto in
casella.
In caso di convenzione del solo istituto di cura, ma non
della equipe medica, questa dovrà essere pagata
dall’assicurato che successivamente otterrà
il rimborso alle condizioni precedentemente descritte.