Nei
primi otto anni del bambino ciascun genitore,
lavoratore dipendente, ha diritto di astenersi dal
lavoro secondo le modalità di seguito illustrate.
Inoltre, nel limite della durata individuale e complessiva,
il diritto alla astensione facoltativa può
essere esercitato dai genitori anche contemporaneamente.
L'astensione può essere fruita anche se l'altro
genitore non ne ha diritto.
Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi,
fatta salva l'ipotesi in cui ad esercitare il diritto
per almeno tre mesi sia il padre: In tale caso il
limite massimo complessivo dell'astensione dei genitori
viene elevato a undici mesi.
Il diritto di astenersi dal lavoro compete:
• alla madre lavoratrice, trascorso il periodo
di astensione obbligatoria per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a sei mesi;
• al padre lavoratore, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a sei mesi.
Nel caso vi sia un solo genitore, questi può
utilizzare tutti i dieci mesi di astensione facoltativa.
Per esercitare il diritto ad astenersi dal lavoro,
(legge 8 marzo 2000) il genitore è tenuto:
• salvo casi di oggettiva difficoltà,
a preavvisare il datore di lavoro con un periodo
non inferiore a quindici giorni;
• presentare il certificato di nascita del
bambino o uno stato di famiglia;
• redigere l'apposita domanda presso l'ufficio
competente ;
Per i periodi di astensione facoltativa, al lavoratore
è dovuta:
-
fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità
pari al 30% della retribuzione, per un periodo
massimo complessivo tra i genitori di sei mesi;
- fuori
del caso di cui sopra, fino al compimento dell'ottavo
anno di vita del bambino, e comunque per il
restante periodo di astensione facoltativa,
un'indennità pari al 30% della retribuzione,
nell'ipotesi in cui il reddito individuale non
superi i 12395 Euro l’anno.
I periodi di astensione facoltativa dal lavoro sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi
gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilità.
Fino al terzo anno di vita del bambino e per un
periodo massimo complessivo tra i genitori di sei
mesi, i periodi di astensione facoltativa sono coperti
da contribuzione figurativa.
La
richiesta di congedo parentale può essere
inoltrata a mano presso l'ufficio della Sig.ra Solazzi
NPU(2°piano) oppure via FAX al numero 06-65638428
(sul fax specificare :"Att.ne Sig.ra Solazzi".)
. Segue comunicazione in casella dell'avvenuta accettazione(in
genere entro una settimana).
Il limite di legge della richiesta prevede
i 15 gg. di preavviso ma e' superabile qualora si
ravvisino le condizioni di urgenza.
Nella fattispecie per urgenza si fa spesso riferimento
a questioni relative alla salute e documentabili
tramite certificato medico,o qualsiasi altra vicenda
rilevante per gli interessi del bambino,che per
questioni di cause di forza maggiore non si sia
potuto affrontare con l'anticipo previsto.