L’
assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo
e dell’aviazione civile è erogata nelle
forme indicate nel presente decreto, secondo i principi
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenendo
conto, con riguardo ai livelli delle prestazioni
sanitarie, garantite dal piano sanitario nazionale,
delle peculiari esigenze assistenziali del personale
stesso connesse alle attività svolte, nel
rispetto delle convenzioni internazionali, della
vigente disciplina della navigazione aerea e marittima
e delle conseguenti norme contrattuali, purché
non in contrasto con il presente decreto.
Beneficiari dell’assistenza: ….l’assistenza
viene erogata: al personale di volo di cui all’art.
732 del codice della navigazione, in costanza di
rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi.
Competenze: L’assistenza sanitaria al personale
navigante, marittimo e dell’aviazione civile,
ed ai loro familiari aventi diritto, e’ assicurata
in Italia dall’Azienda Sanitaria locale nel
cui territorio gli interessati hanno la residenza
ovvero, se stranieri o apolidi non residenti, temporanea
dimora.
L’assistenza sanitaria al personale in navigazione..,
agli aeronaviganti in costanza del rapporto di lavoro,
e’ assicurata in Italia e all’estero
dal Ministero della Sanità, per tutto il
periodo di malattia contratta nelle predette situazioni.
Le funzioni medico - legali nei confronti del personale
navigante.., e dell’aviazione civile, sono
di competenza dello Stato.
Assistenza nel territorio italiano:
il personale ha diritto di accedere ai presidi e
servizi di assistenza di qualsiasi Azienda sanitaria
locale nel cui territorio si trovi per ragioni di
servizio. Gli uffici di sanità marittima
ed aerea del Ministero della sanità svolgono
direttamente le funzioni medico legali, ed assicurano
l’erogazione di prestazioni sanitarie avvalendosi
anche dei presidi e dei servizi della A.S.L. di
zona, nonche’, ove occorre, in base ad apposite
convenzioni, di strutture pubbliche o private e
di personale sanitario a rapporto convenzionale.
Assistenza
in territorio estero: agli aventi diritto
all’assistenza che, durante la navigazione
aerea ovvero durante le soste dell’aeromobile
o durante i periodi di avvicendamento in aeroporti
esteri, contraggano malattie o subiscano infortuni
senza possibilità di efficace intervento
da parte dei servizi sanitari di bordo ovvero di
pronto rimpatrio per l’interessato, e’
assicurata l’assistenza in territorio estero
con le medesime modalità stabilite dal decreto
legislativo concernente l’assistenza sanitaria
ai cittadini italiani all’estero, salvo quanto
previsto dal presente articolo.
Le
spese per l’assistenza all’estero in
forma indiretta e quelle di trasporto dell’infermo
in Italia da una località estera ad altra
meglio dotata di strutture assistenziali, sono anticipate
dall’impresa di navigazione aerea e rimborsate
dal Ministero della Sanità.
Il trasporto dell’infermo deve essere preventivamente
autorizzato dall’autorità consolare
competente o dal medico fiduciario. Si prescinde
dall’autorizzazione nel caso di eccezionale
gravità e urgenza.
Al rimborso delle spese anticipate dalle imprese
o dagli interessati provvede il Ministero della
Sanità. Le domande di rimborso devono essere
inoltrate al Ministero della Sanità entro
tre mesi dall’effettuazione della relativa
spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso,
salvi i casi in cui l’impresa o l’interessato
dimostrino di non avere potuto rispettare i termini
per motivi di forza maggiore.
Il Ministero della Sanità dispone, con provvedimento
motivato in base al giudizio di congruità
espresso dallo stesso ministero o dal medico fiduciario
o dall’autorità consolare italiana
o, in mancanza, dalla competente autorità
dello stato in cui e’ erogata l’assistenza,
il rimborso nella misura richiesta o in misura più
ridotta ovvero la reiezione della domanda per tardività
o per altro motivo.
I casi di assistenza all’estero al personale
navigante devono essere immediatamente comunicati
al Ministero della Sanità e all’ufficio
da cui l’interessato stesso dipende a cura
dell’autorità consolare.
La suddetta assistenza sanitaria in territorio estero
spetta anche ai familiari che seguono il titolare
del rapporto di lavoro fuori del territorio nazionale.
Prestazioni Medico Legali:
Agli Istituti Medico Legali dell’Aeronautica
Militare restano affidate - con oneri a carico del
Ministero della Sanità - le visite di prima
iscrizione negli albi e nei registri della gente
dell’aria, le visite periodiche di idoneità
e quelle conseguenti ad infortunio o a malattia
di durata superiore a venti giorni consecutivi.
Assistenza
sanitaria sul territorio nazionale.
Procedure per usufruire delle prestazioni
in forma diretta:
Il navigante, che risiede o si trovi temporaneamente
in una località dove esiste un ambulatorio
direttamente gestito dal Ministero della Sanità,
o dove sia operante un medico fiduciario del Ministero
stesso, per ottenere le prestazioni sanitarie, deve
rivolgersi necessariamente all’ambulatorio
o al medico fiduciario.
Eventuali variazioni di domicilio in corso di cura,
dovranno essere tempestivamente comunicate al medico
presso cui il navigante e’ in cura. Il navigante
che risieda o si trovi temporaneamente in una località
sprovvista sia di un ambulatorio a gestione diretta
del Ministero della Sanità, sia di un medico
fiduciario, deve rivolgersi alla ASL territorialmente
competente esibendo la tessera di assistenza.
Le modalità per ottenere le prestazioni sanitarie
ed i limiti delle stesse sono quelli previsti per
la generalità dei cittadini italiani ivi
residenti, compreso il pagamento di eventuali ticket.
Nei casi in cui e’ previsto il ricorso all’
assistenza in forma indiretta, l’interessato
deve inoltrare al SASN competente apposita domanda
di rimborso, debitamente corredata della documentazione
originale di spesa, entro il termine di tre mesi
dalla effettuazione della spesa stessa, a pena di
decadenza dal diritto al rimborso, salvo i casi
derivanti da documentati motivi di forza maggiore.
Assistenza domiciliare: è assicurata nelle
località sedi di ambulatori direttamente
gestiti dal Ministero della Sanità, da sanitari
all’uopo convenzionati (medici domiciliari);
nelle località ove operano medici fiduciari,
dai”fiduciari” stessi. Nelle zone sprovviste
di ambulatori a gestione diretta o di medici fiduciari
l’assistenza medico-generica e’ assicurata
dai medici
di medicina generale iscritti negli elenchi delle
ASL (con il sistema delle visite occasionali). Resta
ferma la possibilità per il navigante di
usufruire dei servizi di guardia medica notturna
o festiva della ASL.
I compensi per le prestazioni fornite dai medici
di medicina generale e dai servizi di guardia medica
sono a carico della ASL competente.
Assistenza medico specialistica: nelle località
sede di ambulatori direttamente gestiti dal Ministero
della Sanità, l’assistenza medico specialistica
è erogata su prescrizione del medico generico
ambulatoriale o domiciliare presso gli ambulatori
stessi limitatamente alle prestazioni ivi assicurate,
ovvero su autorizzazione del medico generico ambulatoriale
presso presidi e ambulatori delle A.S.L., o con
questi convenzionati. L’assistenza specialistica
in forma indiretta con diritto al rimborso integrale
delle spese sostenute, è concessa esclusivamente
per comprovati motivi d’urgenza legati alla
attività lavorativa svolta sempre che si
tratti di prestazione assicurata dal S.S.N. e su
preventiva autorizzazione del S.A.S.N. Per ottenere
il rimborso, l’interessato deve inoltrare
apposita domanda, corredata della documentazione
originale di spesa, debitamente quietanzata, della
certificazione sanitaria e della documentazione
dell’armatore comprovante i motivi d’
urgenza.
Assistenza Farmaceutica: le prestazioni farmaceutiche
sono erogate in forma diretta su prescrizione rilasciata
dai medici degli ambulatori a gestione diretta o
dai medici fiduciari o dagli altri medici che erogano
l’assistenza medico - generica e specialistica
in forma diretta o convenzionata. Sono prescrivibili,
nei limiti e con le modalità previsti per
le generalità dei cittadini, i medicinali
inclusi nel prontuario terapeutico.
Sono altresì erogati in forma indiretta,
su motivata prescrizione medica, anche i preparati
galenici e le specialità medicinali non inclusi
nel prontuario terapeutico nazionale richiesti per
particolari patologie e sempre che gli stessi siano
necessari per completare il ciclo di cure già
iniziato all’estero.
Il navigante abile al lavoro prima della partenza
dell’aeromobile può usufruire, in casi
di documentata necessità, di prescrizioni
farmaceutiche sufficienti a coprire il proprio fabbisogno,
in relazione alla durata presumibile del viaggio
e della permanenza all’estero. Fermo restando
quanto previsto dai precedenti commi, le prescrizioni
farmaceutiche sono erogate in forma indiretta, con
il diritto al rimborso delle spese sostenute, nei
limiti previsti dal presente decreto, nei casi in
cui l’assistito, per comprovati motivi d’urgenza
connessi con l’attività lavorativa
svolta, sia stato costretto a rivolgersi per la
prescrizione a medici o strutture non convenzionati.
In tal caso l’interessato, per ottenere il
rimborso delle spese sostenute, deve inoltrare al
SASN competente apposita domanda, corredata della
documentazione originale di spesa, evidenziando
i motivi che non gli hanno consentito di rivolgersi
a medici o strutture convenzionati. Il SASN procede
ai rimborsi di cui sopra detraendo le quote di partecipazione
alla spesa previste dalla normativa in vigore (tickets),
salvo che l’interessato non ne sia esente.
Assistenza ospedaliera:
L’assistenza ospedaliera e’ erogata
in forma diretta presso:
le strutture ospedaliere delle ASL;
le strutture convenzionate con le ASL;
le strutture convenzionate con il Ministero della
Sanità.
Il ricovero, tranne casi di urgenza, e’ disposto
da un medico ambulatoriale, o fiduciario del Ministero
della Sanità e, nelle zone sprovviste di
tale servizio, da un medico di medicina generale
iscritto negli elenchi delle Aziende Sanitarie Locali.
In caso di ricovero d’urgenza, la ASL interessata
e’ tenuta a notificare tempestivamente il
ricovero stesso al SASN competente per territorio.
In forma indiretta :
il ricorso all’ assistenza ospedaliera in
forma indiretta e’ consentito solo nei casi
di preventiva autorizzazione del competente SASN.
In tali casi, sarà rimborsata, per ogni giornata
di degenza, una somma non superiore all’importo
della retta di degenza fissata, ai sensi dell’art.
5 della legge 29 Febbraio 1980, n. 33, per i ricoveri
presso i presidi pubblici dei cittadini stranieri
presenti sul territorio nazionale. Sono comunque
escluse dal rimborso (rimangono cioè a carico
dell’assistito) le spese relative a tutti
quei servizi che vengono concessi in via opzionale
(es. Camera singola infermiere personale, televisione,
telefono, uso del secondo letto per familiare, ecc.).
Per ottenere il rimborso, l’interessato dovrà
inoltrare al SASN, che ha concesso la preventiva
autorizzazione al ricovero, apposita domanda corredata
della documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata. Le spese sostenute per degenza e cure
ospedaliere, finalizzate al recupero della capacità
lavorativa e che non possono essere differite al
momento del rientro in Italia, sono rimborsate per
intero. Le prestazioni ospedaliere devono essere
preventivamente autorizzate dal Ministero della
sanità.
RIMBORSI.
La procedura per richiedere il rimborso è
la seguente:
1) fattura in originale della spesa;
2) prescrizione medica;
3) copia Codice Fiscale;
4) copia Tesserino Cassa Marittima
spedire il tutto a: D.P.S. - Servizio Assistenza Sanitaria ai
Naviganti - Att.ne: Uff. Rimborsi - Via A. Cantore
3 - 16133 Genova -
Telefono 010.25.15.31 interno 5; oppure allo 010.25.15.32.12